Art. 3.
(Funzioni).

      1. Il Garante gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
      2. Il Garante:

          a) si attiva per la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori, cittadini e no, sul territorio della Repubblica, in particolare in relazione alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori, anche predisponendosi ad accogliere le segnalazioni di casi di violazione dei diritti e degli interessi di minori, con un servizio di ascolto diretto;

          b) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle leggi e delle iniziative volte a difenderli, incentiva gli aiuti nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e favorisce il coordinamento e il funzionamento delle associazioni e degli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro lo sfruttamento dei minori, delle amministrazioni interessate e degli organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

          c) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei minori, formula raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento di enti e di amministrazioni al fine del rispetto dei diritti dei minori e segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di propria competenza;

          d) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con le autorità competenti operanti sul territorio; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente

 

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dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;

          e) organizza corsi di formazione, preparazione e aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di fanciulli e di adolescenti, curando il rapporto con i relativi albi professionali;

          f) raccoglie i dati aggiornati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio nazionale e alle attività e agli interventi svolti dagli enti e dalle istituzioni a livello nazionale e locale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; pubblica un rapporto semestrale, accessibile gratuitamente al pubblico, sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati ottenuti nella difesa dei diritti e degli interessi dei minori, con particolare riferimento alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori.